Statute of the association
L'Associazione ''Lo Spazio nel Tempo'' (acronimo SNT) ha come finalità la
promozione di attività di studio e ricerca sull'origine e la morfologia
dell'Universo. Si propone di reperire finanziamenti pubblici e privati a
sostegno dello sviluppo di linee di ricerca in Cosmologia, Astrofisica e Fisica
dello Spazio che valorizzino risorse italiane per talento e cultura
scientifica. L'Associazione svolgerà inoltre un ruolo attivo in campagne
d'informazione e divulgazione scientifica nei temi di studio indicati. Nello
svolgimento delle sue attività l'Associazione si coordinerà con le
realtà e i soggetti presenti sul territorio, sia in ambito nazionale che
internazionale.
Attraverso le attività direttamente svolte o promosse, l'Associazione intende contribuire alla finalità ultima di favorire lo svolgimento, in ambito prevalentemente nazionale, di progetti di ricerca attuali e promettenti che vedano la partecipazione di giovani ricercatori.
Il funzionamento dell'Associazione è regolato dai seguenti articoli statutari.
Costituzione e Scopi
Articolo 1
Denominazione e Statuto
E' costituita l'Associazione che assume la denominazione "Lo Spazio nel Tempo", d'ora innanzi SNT, con sede legale a Roma in Via dei Ramni 6. Regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa è lo Statuto, alla cui osservanza sono vincolati tutti i soci.
Articolo 2
Scopi e Finalità
L'Associazione perseguirà i due obiettivi fondamentali di promuovere le attività di ricerca rivolte alla comprensione della morfologia e della dinamica del cosmo e di divulgare le conoscenze scientifiche in tale ambito.
L'Associazione si dichiara un'associazione apartitica e apolitica, che persegue i suoi scopi attraverso la collaborazione tra i Soci.
Al fine di perseguire le finalità associative, l'Associazione potrà stipulare contratti di lavoro regolati dal Contratto Nazionale, nonché conferire borse di studio e premi per incentivare il coinvolgimento di giovani nelle attività di ricerca e divulgazione.
Articolo 3
Soci
Fanno parte dell'Associazione le seguenti categorie di Soci:
- Fondatori, che sono intervenuti all'atto costitutivo;
- Onorari, che vengono nominati dal Consiglio Direttivo, sentito il parere dell'Assemblea, fra le personalità di rilievo nei settori di ricerca ed interesse dell´ Associazione. In particolare nei settori di ricerca ed interesse dell´Associazione. In particolare, i Soci Onorari non sono tenuti al versamento della quota annuale.
- Ordinari su presentazione di apposita domanda.
Articolo 4
Ingresso di nuovi Soci
L'ingresso di un nuovo Socio Ordinario potrà avere luogo attraverso una votazione a maggioranza dell'Assemblea qualora il Consiglio Direttivo si sia espresso positivamente.
Il Socio che vorrà far parte dell'Associazione dovrà presentare domanda per iscritto al Presidente, motivando le ragioni della sua richiesta versando la quota associativa annuale. Il Presidente dovrà 'dare comunicazione all'Assemblea della richiesta pervenuta entro il termine di un mese dalla sua ricezione.
Articolo 5
Soci dimissionari
Un Socio potrà recedere dalla partecipazione all'Associazione dandone comunicazione scritta al Presidente, il quale la ratificherà all'Assemblea entro dieci giorni dalla ricezione di tale comunicazione.
Il Socio Ordinario cesserà di far parte dell'Associazione allo scadere
della sua iscrizione annuale.
Il Socio dimissionario, che lascerà l'Assemblea, non potrà rivalersi verso l'Associazione per ottenere alcun indennizzo o risarcimento di natura economica o materiale.
Articolo 6
Espulsione di un Socio
L'espulsione di un Socio può avvenire qualora egli/ella con atti o parole venga meno alle finalità costitutive dell'Associazione oppure rechi danni morali o materiali all'Associazione stessa.
Tale espulsione può avere luogo solo con l´unanimità dell´ Assemblea dei Soci.
Articolo 7
Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
Articolo 8
L'Assemblea dei Soci
1. Il funzionamento dell'Associazione è regolato dall'Assemblea dei Soci.
2. L'Assemblea dei Soci sarà definita nell'atto costitutivo dell'Associazione e la sua composizione potrà variare nel tempo in osservanza delle regole statutarie.
3. L'Assemblea è composta dai soci con diritto al voto.
4. Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal membro più anziano dell'assemblea.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e si può tenere in prima e in seconda convocazione.
6 La prima e la seconda convocazione possono essere fissate anche nello stesso giorno, purché decorra almeno un'ora fra la prima e la seconda chiamata.
7. L'Assemblea riunita sia in via ordinaria che straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
8. Ogni Socio ha diritto a un voto.
Articolo 9
L'Assemblea Ordinaria
Le Assemblee ordinarie, in numero di due per anno, sono convocate dal Presidente mediante avviso scritto postale o/e elettronico a ogni Socio, fatto pervenire almeno quindici giorni prima della data stabilita per la prima convocazione.
L'avviso deve contenere l'ordine del giorno.
Una delle due Assemblee annuali, in cui sarà presentato il bilancio dell'anno precedente, dovrà essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno.
Alla convocazione deve essere allegata copia dei documenti dei bilanci.
L'Assemblea adempirà alle seguenti funzioni:
approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
approvare i bilanci consuntivo e preventivo;
eleggere il Consiglio Direttivo alla sua scadenza;
procedere alla nomina delle altre cariche sociali;
deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
stabilire l'ammontare della quota associativa annuale.
Articolo 10
L'Assemblea Straordinaria
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, in subordine dal
Consiglio Direttivo, con un minimo di avviso scritto postale o/e elettronico di
dieci giorni prima della data prescelta:
tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
allorché ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Soci.
L´Assemblea straordinaria delibera sulle materie non espressamente riservate all'Assemblea Ordinaria. In particolare, delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione.
Il Presidente
Articolo 11
I Soci eleggono, al loro interno, un Presidente con una maggioranza qualificata dei due terzi dell'Assemblea.
Il Presidente resterà in carica per la durata di ventiquattro mesi e al termine del suo mandato, o in caso di dimissioni, l'Assemblea dovrà eleggere un nuovo Presidente entro il termine ultimo di un mese, altrimenti sarà automaticamente eletto Presidente il membro più anziano dell'Assemblea.
Il Presidente rappresenta l'Associazione, stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione. In assenza del Presidente il membro più anziano dell'Assemblea lo sostituisce in tutte le attività di sua competenza.
VOTAZIONI
Articolo 12
Tutte le votazioni dell'Assemblea dei Soci dovranno avvenire a scrutinio palese. In caso di parità per garantire la maggioranza, il voto del Presidente avrà valore doppio.
Se dopo tre votazioni per eleggere il Presidente nessuno otterrà la maggioranza qualificata, si procederà ad una quarta votazione, che eleggerà Presidente il Socio che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze o il più anziano tra coloro che avranno ottenuto tale numero.
Consiglio Direttivo
Articolo 13
Il Consiglio Direttivo è l'organo che svolge l'attività esecutiva dell'Associazione prevista nello statuto ed è composto da
il Presidente dell'Associazione che è a sua volta il Presidente dello
stesso;
tre membri, eletti fra i Soci e uno dei quali necessariamente appartenente ai Soci Fondatori.
Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni.
Articolo 14
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di
redigere programmi di attività sociale previsti dallo Statuto, sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
deliberare sulla stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti le attività sociali;
richiedere la collaborazione di Soci in specifici settori;
eleggere a maggioranza un Segretario dell'Associazione, che potrà anche essere un Socio;
predisporre il bilancio preventivo e consuntivo.
SCIOGLIMENTO DELL´ASSOCIAZIONE
Articolo 15
L'Assemblea dei Soci, e di conseguenza l'Associazione, potrà essere
sciolta soltanto per decisione assembleare all'unanimità o per abbandono
di tutti i Soci.
Le procedure di dissoluzione legale dell'Associazione e del suo patrimonio sociale dovranno essere assolte dal Presidente o dall'ultimo Socio restante nell'Assemblea in caso di Presidente dimissionario.
ADESIONE AD ALTRE ASSOCIAZIONI
Articolo 16
L'Assemblea dei Soci può deliberare l'adesione ad altre Associazioni, purché siano garantite l'assoluta autonomia decisionale e l'integrità dell'Associazione stessa.
DIRITTI DEI SOCI
Articolo 17
Tutti i Soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali dell'Associazione. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. Hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge e nei limiti stabiliti dall'Associazione stessa.
Bilancio
Articolo 18
Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea Ordinaria entro il 30 aprile dell'anno successivo.
Articolo 19
Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e tutte le spese relative al periodo di un anno. Dal bilancio risultano i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il bilancio consuntivo e preventivo è elaborato dal Consiglio Direttivo.
Articolo 20
Il bilancio deve essere approvato su proposta del Presidente dalla maggioranza dell'Assemblea dei Soci.
Articolo 21
L'eventuale residuo attivo del bilancio sarà ricompreso nel bilancio dell'anno seguente.
Natura del Patrimonio Sociale e delle entrate
Articolo 22
Il patrimonio sociale è indivisibile, ed è costituito dal patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Associazione, dai contributi volontari e obbligatori dei Soci, dalle erogazioni e dai lasciti diversi e dal fondo di riserva.
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
la quota annuale di associazione;
Sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o estere.
Amministrazione
Articolo 23
L'assemblea dei Soci eleggerà a maggioranza un Tesoriere dell'Associazione, che potrà essere uno dei Soci.
Articolo 24
Il Tesoriere potrà operare solo con il consenso scritto del Presidente per tutte le attività ordinarie inerenti la sua funzione.
Articolo 25
Dovranno essere autorizzate dall'Assemblea, mediante la maggioranza qualificata dei due terzi, tutte le operazioni che:
implichino un'alterazione dei beni immobili di cui l'Associazione gode;
coinvolgano più del 30% della sua liquidità in danaro.
Articolo 26
Per quanto non è previsto espressamente dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.